COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 139 del 03.11.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLI:
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 139 del 03.11.2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
APPELLI:
ASD Virtus Termini - avverso squalifica calciatore Torrente Giuseppe per 5 gare.
Gara: Studentesca Armerina - Virtus Termini del 10/10/09 Calcio a 5 serie C/2 gir. B
Comitato Regionale Sicilia – Comunicato Ufficiale n. 103 C 5 del 14/10/09
Procedimento 38/A
v Con appello ritualmente proposto l’odierna appellante chiede la riduzione del provvedimento sanzionatorio emerso contro il proprio tesserato ritenendolo eccessivo nella sua quantificazione;
v La Commissione Disciplinare, letto l’appello proposto ed esaminati gli atti ufficiali di gara, osserva :
v La condotta posta in essere dal tesserato al momento del provvedimento di allontanamento dal terreno di giuoco è senz’altro deprecabile e pertanto và censurato, ma nel contempo, però, essendosi estrinsecata in espressioni puramente labiali, ritiene questa Decidente di determinare la squalifica in un periodo più limitato nel tempo.
PQM
DELIBERA
Di determinare in quattro gare la squalifica del calciatore Torrente Giuseppe (Virtus Termini) Di restituire la tassa di euro 130,00 versate.