COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 139 del 03.11.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S CITTA’ DI MONFORTE (ME)

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 139 del 03.11.2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

A.S CITTA’ DI MONFORTE (ME) - avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale - Gara Eccellenza B Città di Monforte - Acireale Calcio del 20/09/09 C.U.92 LND del 08/10/2009

Procedimento  40/A

v  La società in premessa ha inoltrato rituale appello richiedendo di assegnare come persa alla società Acireale Calcio la gara indicata in epigrafe in ribaltamento della decisone presa dal Giudice di primo esame, ribadendo quanto già sostenuto nel ricorso di primo grado in merito al mancato utilizzo, per tutta la durata della gara e da parte della società Acireale Calcio, di tre calciatori giovani in  violazione dei regolamenti vigenti.

v  Afferma la ricorrente che non è stata rispettata la regola della “contemporanea presenza in campo di tre giovani”  avendo la società Acireale provveduto al 32° del secondo tempo a due sostituzioni di propri calciatori: un calciatore nato nel 1991 (Cassaniti) con altro nato nel 1989 (Consoli) ed altro calciatore nato nel 1984 (Scalia) con altro nato nel 1990 (Sanfilippo).

v  Seppure negli atti risulta che entrambe le sostituzioni furono effettuate al 32° del secondo tempo,  non è evidenziato se le stesse furono effettuate in concomitanza ovvero se tra le due sostituzioni siano trascorsi anche pochi secondi di ripresa del gioco. Se così fosse stato infatti il direttore di gara avrebbe sempre indicato sul referto come le sostituzioni avvenivano entrambe al 32° del secondo tempo omettendo di indicare che tra l’una e l’altra delle sostituzioni c’era stata una ripresa del gioco, seppure di pochissimi secondi. Principalmente infine la Città di Monforte

v  ha evidenziato come la regola obbliga le società ad impiegare nelle singole gare dell’attività ufficiale 2009/2010, sin dall’inizio e per l’intera durata delle gare stesse, tre calciatori giovani: 2 nati dall’01/01/90 ed uno nato dal’ 01/01/91.

v  Dunque la normativa si riferisce non solo ai momenti in cui il gioco è attivo ma anche ai momenti nei quali il gioco è fermo anche per le eventuali sostituzioni, e ciò in quanto i momenti di gioco non attivo fanno parte della gara stessa.

v  Infine la ricorrente ha richiamato la disposizione contenuta nel C.U.1 del 14/07/09 circa i meccanismi e le modalità procedurali relative alle sostituzioni dei calciatori giovani relativamente alle gare del Campionato Nazionale serie D, la quale impone che le eventuali corrispondenti sostituzioni devono essere effettuate con calciatori appartenenti alla stessa fascia di età o altra temporalmente successiva.

v  Poiché tale norma si deve intendere come generale ed estesa a tutti i Campionati che prevedono l’obbligo di utilizzazione di calciatori giovani, avendo la società Acireale Calcio disatteso tale modalità di effettuazione delle sostituzione, al di là della concomitanza o meno delle stesse, devono essere applicate le sanzioni previste dall’art.17 comma 5 del C.G.S.

v  La Commissione Disciplinare, esaminati i motivi del ricorso e gli atti ufficiali della gara, che godono di fede privilegiata come sancito dall’art.35 comma 1.1 del C.G.S., preliminarmente evidenzia come seppure esplicitata nel ricorso la richiesta di personale audizione del rappresentante legale della Società, nessuno si è presentato alle udienze dibattimentali comunicate nei modi d’uso e disposte per  i giorni 20/10 e 27/10 u.s.

v  Nel merito osserva:

v  Dagli atti emerge che le sostituzioni contestate furono effettuate al 32° del secondo tempo e nulla può fare supporre che tra le stesse ci sia stata una ripresa del gioco seppure di un tempo limitato a pochi secondi, e dunque le sostituzioni devono essere considerate come contestualmente avvenute;

v  Le modalità di effettuazione degli avvicendamenti dei calciatori riportate dalla odierna appellante si riferiscono al solo campionato Nazionale di serie D ed è artificioso doverle ritenere generalmente applicabili a tutti i campionati che prevedano l’utilizzo di calciatori giovani: il fatto che tale normativa viene esplicitata per il solo Campionato nazionale Serie D, che tra l’altro prevede obbligo di utilizzo di cinque calciatori giovani e quindi meccanismi più complessi di sostituzioni dei calciatori stessi, limita solo a tale Campionato le citate modalità di effettuazione delle sostituzioni.

v  per quanto infine al riferimento alla contemporanea presenza di tre calciatori giovani sin dall’inizio e per tutta la durata della gara, appare evidente che la “ratio”  normativa miri alla equipotenzialità delle squadre presenti sul campo con esplicito richiamo alle fasi attive di gioco, e cioè lì dove il potenziale atletico delle squadre è requisito fondamentale per il regolare svolgimento della gara. Non è condivisibile sostenere che anche nei momenti in cui il gioco è fermo per la effettuazione delle sostituzioni devono essere sempre presenti sul campo tre calciatori giovani seppure il gioco sia in quel momento palesemente fermo.

P.Q.M.

DELIBERA

Di respingere il ricorso della società A.S. Città di Monforte e, per l’effetto, di addebitare la dovuta tassa, non versata, nella misura di €.130,00==

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