COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 139 del 03.11.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Virtus Scicli – av
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 139 del 03.11.2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
A.S.D. Virtus Scicli – avverso squalifica calciatore Fidone Giuseppe fino al 31gennaio 2010.Campionato di calcio a 5 girone C1/A. Gara Azzurri radio Italia – Virtus Scicli del 17/10/09. C.U. n. 117 calcio a 5 del 22/10/09
Procedimento 57/A
v Alla fine della gara indicata in epigrafe, veniva espulso il n.8 Fidone Giuseppe perché assumeva un contegno irriguardoso ed offensivo nei confronti del Direttore di gara nonché per avere tentato di colpire con un pugno lo stesso arbitro.
v Contro il provvedimento del Giudice sportivo Territoriale della squalifica del calciatore Fidone Giuseppe ricorre la società ASD Virtus Scicli perché la ritiene sproporzionata rispetto a quanto realmente accaduto sostenendo che il calciatore in oggetto si macchiava solo di avere inveito verbalmente verso l’arbitro e che lo stesso non assumeva nessun contegno aggressivo minaccioso e violento e ne chiede una riduzione.
v La Commissione Disciplinare, letto il ricorso ed esaminati gli atti ufficiali di gara osserva:
v quanto eccepito dalla società ricorrente, nelle proprie memorie di difesa, non trova riscontro su quanto scritto in maniera chiara ed inequivocabile del direttore di gara che per consolidata giurisprudenza gode di fede privilegiata.
v Per quanto sopra acclarato, questo Organo Giudicante, ritiene grave , deprecabile e da censurare il comportamento del calciatore Fidone Giuseppe e non meritevole di alcuna riduzione e decide come da dispositivo
P.Q.M.
DELIBERA
Di rigettare l’appello come sopra proposto, di confermare la squalifica del calciatore Fidone Giuseppe fino al 31 gennaio 2010 e di addebitare la tassa di euro 130,00