COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 139 del 03.11.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale ASD RealNissa F.C. – avv

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 139 del 03.11.2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

ASD RealNissa F.C. – avverso squalifica calciatore Calabrese Silvio Vincenzo per 3 gare. Campionato Giovanissimi Sperimentale girone B. Gara Fincantieri Palermo – RealNissa del 17/10/09 – C.U. 118 S.G.S. del 22/10/09

Procedimento 60/A

v  Al 15° del secondo tempo veniva espulso dal campo il n. 9 Calabrese Silvio Vincenzo della società RealNissa, con la seguente motivazione “per aver colpito con un pugno un calciatore avversario”.

v  Contro il provvedimento, indicato in epigrafe, del Giudice Sportivo territoriale ricorre la società RealNissa perché ritiene sproporzionata la squalifica rispetto a quanto accaduto atteso che in un normale contrasto di gioco, dopo aver subito un fallo da un avversario,il calciatore “de quo” per difendersi,  spingeva in maniera non violenta, senza arrecare alcun danno fisico al proprio avversario e ne chiede una riduzione.

v  La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti e letti i motivi del ricorso osserva che il comportamento del calciatore è certamente censurabile, ma tenuto conto che dal laconico referto arbitrale non si evince quale sia stata la conseguenza provocata del gesto dal calciatore Calabrese Silvio Vincenzo si ritiene di determinare la squalifica come da dispositivo.

P.Q.M.

DELIBERA

Di determinare a due le giornate di squalifica per il calciatore Calabrese Silvio Vincenzo (ASD Realnissa)

Senza addebito della relativa tassa reclamo. 

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