COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 139 del 03.11.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale PARMONVAL (PA) – av
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 139 del 03.11.2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
PARMONVAL (PA) - avverso la inibizione sino al 20/12/2009 a carico del Dirigente Cardinale Antonino – Gara Juniores Reg. A Parmonval-Audace Città di Monreale del 07/10/09
C.U.9 PA del 14/10/2009
Procedimento 01/B
v La società in premessa ha inoltrato rituale avverso la inibizione inflitta al proprio dirigente, sostenendo che il suo comportamento è stato magari offensivo ma non certamente aggressivo come ha motivato il Giudice di primo esame.
v La Commissione Disciplinare, esaminati i motivi del ricorso e gli atti ufficiali della gara, che godono di fede privilegiata come sancito dall’art.35 comma 1.1 del C.G.S., osserva che le dichiarazione di parte non possono contrastare quanto l’arbitro ha in modo chiaro e dettagliato indicato nel referto di gara in merito ai comportamenti del Sig. Cardinale Antonino.
v Il comportamento del citato dirigente è stato offensivo e volgare ed inoltre il suo ripetuto tentativo di aggredire l’arbitro, non posto in atto per l’intervento dei calciatori e degli altri dirigenti, non consente di diminuire la sanzione a suo carico.
P.Q.M.
DELIBERA
Di respingere il ricorso della società A.P.SD Parmonval e, per l’effetto, di addebitare la dovuta tassa, non versata, nella misura di €.130,00