COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 151 del 10.11.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Casteltermini (Ag) av

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 151 del 10.11.2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

A.S.D. Casteltermini (Ag) avverso squalifica calciatore Di Lorenzo Antonello Alessandro per quattro gare.  Gara “Prima Categoria “ .. Casteltermini - Prizzi del 25 Ottobre 2009  C.U. 132 LND  del 29 Ottobre 2009

Procedimento 63 /A

v  Con appello ritualmente proposto l’odierna appellante chiede l’annullamento della squalifica inflitta al proprio tesserato in quanto non presente al momento della condotta oltraggiosa posta in essere nei confronti del Direttore di gara.

v  La commissione Disciplinare letti i motivi d’appello ed esaminati gli atti Ufficiali di gara, osserva:

v  va disattesa la tesi difensiva dell’odierna appellante perché il comportamento lesivo e stato posto in essere dal calciatore in epigrafe indicato, solo a fine gara, presentandosi in tuta ma riconosciuto dal Direttore di gara in occasione della sua sostituzione con altro calciatore al 26 del secondo tempo.

v  Ritiene però questa Decidente che il contegno offensivo posto in essere dal calciatore si è limitato ad espressioni puramente labiali

P.Q.M.

DELIBERA

Do determinare in tre gare la squalifica a carico del calciatore Di Lorenzo Antonello Alessandro (A.S.D. Casteltermini)

Senza addebito di tassa non versata

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