COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 164 del 17.11.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLI:

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 164 del 17.11.2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

APPELLI:

N.F.C. ORLANDINA (ME) - avverso sentenza Giudice Sportivo Territoriale relativa a posizione irregolare di calciatori della società Capo d’Orlando – gara Eccellenza Orlandina-Capo d’Orlando del 27/09/09 – C.U.  L.N.D. 105 del 15/10/09

Proc. 47/A

La società in premessa con rituale appello ha chiesto la riforma della decisione del Giudice di primo esame, ribadendo i motivi dell’originario ricorso che sostanzialmente vertevano sulla posizione di alcuni calciatori della società consorella (Ilardi A., Romano A., Tilaro A., D’Amico A., Monastra B., Mazzara M., Pirrotta F.) il cui tesseramento è stato denunciato come irregolare perché atto posto in essere da soggetto privo di rappresentanza e pertanto nullo ad ogni effetto.

Ritenuta pertanto irregolare la partecipazione alla gara del 27/09/09 dei suddetti calciatori, la N.F.C. Orlandina ha richiesto l’aggiudicazione della stessa a proprio favore ai sensi dell’art.17 c.5 del C.G.S.

La Commissione Disciplinare, nella seduta dibattimentale del giorno 10 u.s. in presenza degli intervenuti rappresentanti della società N.F.C. Orlandina,  ha comprovato che a seguito degli accertamenti effettuati e della acquisizione dei documenti utili alla formulazione del giudizio, è stato riscontrato che il firmatario delle richieste di tesseramento dei calciatori indicati dalla odierna appellante è soggetto che aveva pieno titolo a sottoscrivere i citati atti come risulta dalla scheda di censimento e dal relativo verbale di Assemblea  datati 06/07/09, acquisiti agli atti del procedimento.

La partecipazione alla gara in argomento dei calciatori della società Capo d’Orlando Ilardi A., Romano A., Tilaro A., D’Amico A., Monastra B., Mazzara M., Pirrotta F., deve essere pertanto ritenuta regolare.

P.Q.M.

DELIBERA

Di respingere il ricorso della società N.F.C. Orlandina e per l’effetto con addebito della tassa, non versata, nella misura di €.130,00==

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it