COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 179 del 24.11.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLI:

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 179 del 24.11.2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

APPELLI:

A.S.D. Castellamare Calcio 94 (TP) – avverso squalifica calciatore  Mazzola Giovanni per otto gare. Gara Promozione: Castellamare – Ribera del 25 Ottobre 2009 – C.U. 132 LND del 29 Ottobre 2009

Procedimento 64 /A

L’Arbitro della gara indicata in epigrafe, al 16’ del primo tempo espelleva il calciatore Mazzola Giovanni, che sostava in panchina, della società Castellamare, su segnalazione dell’Assistente Arbitro, il quale prima aveva subito minacce e dopo un tentativo di aggressione dallo stesso calciatore all’atto della notifica dell’espulsione.

Il G.S. Territoriale, con provvedimento pubblicato sul C.U. 132 LND del 29 Ottobre 2009, squalificava per otto gare il calciatore Mazzola Giovanni con la seguente motivazione:<” Per contegno offensivo e minaccioso nei confronti di un A.A.; nonché per contegno aggressivo nei confronti dell’Arbitro dopo l’espulsione>”. La società A.S.D. Castellamare Calcio 94 con appello ritualmente proposto, riconoscendo solo parzialmente la condotta non regolamentare tenuta dal proprio tesserato nei soli confronti dell’A.A. e ritenendo eccessiva la pena comminata in prime cure, chiede “una notevole riduzione della squalifica al calciatore suddetto”.

La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti ufficiali, letti i motivi d’appello, osserva:

Le risultanze del rapporto di gara non indicano anche un contegno aggressivo del calciatore de quo nei confronti dell’Arbitro, così come in declaratoria sul C.U.. a sostegno della pena irrogata dal G.S., ma sempre , invece, nei confronti dell’Assistente Arbitro.

Ritiene, pertanto, questo Organo giudicante di riformare il provvedimento impugnato dalla società appellante come  in dispositivo riportato;

P.Q.M.

DELIBERA

Di determinare in cinque gare la squalifica del calciatore Mazzola Giovanni ( A.S.D. Castellamare Calcio 94); per l’effetto senza addebito di tassa reclamo.

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