COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 192 del 01.12.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale ASD Accademia Mazzarinese
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 192 del 01.12.2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
ASD Accademia Mazzarinese (Cl) – Avverso squalifica calciatore Gueli Giovanni per 5 giornate e l’inibizione del Dirigente Mancuso Calogero fino al 28/02/2010. Campionato terza categoria (CL). Gara Accademia Mazzarinese – Sicilianamente del 15/11/2009. C.U. n. 17 (CL).
Procedimento 07/B
Al termine della gara, indicata in epigrafe, mentre le squadre si dirigevano verso gli spogliatoi, il calciatore Gueli Giovanni della società Accademia Mazzarinese, veniva espulso per avere lanciato un pugno di terra contro il Direttore di Gara. A seguito dell’espulsione il Dirigente della stessa società Signor Mancuso Calogero spingeva e strattonava per la maglia l’arbitro proferendo frasi minacciose nei confronti dello stesso.
Contro il provvedimento del Giudice Sportivo provinciale propone appello la societa indicata in oggetto perché lo ritiene sproporzionato rispetto a quanto accaduto atteso che non si capisce come l’arbitro abbia potuto individuare il calciatore Gueli Giovanni come il resposabile di quanto sanzionato visto che lo stesso arbitro era gia in prossimità degli spogliatoi e che il signor Mancuso si è limitato solo a proteste verbali fra l’altro molto civili e ne chiede la riforma.
La Commissione Disciplinare, letti i motivi dell’appello e esaminati gli atti ufficiali di gara osserva:
Il comportamento assunto dai tesserati Gueli Giovanni e Mancuso Calogero è certamente deprecabile e censurabile e contrario ad ogni norma regolamentare e comportamentale.
Alla luce di quanto scritto dal Direttore di gara in maniera chiara ed inequivocabile nel referto di gara non vi è alcun dubbio che quanto sanzionato dal Giudice di primo esame non è meritevole di alcuna riduzione
P.Q.M.
DELIBERA
Di respingere l’appello come sopra proposto e di confermare la squalifica per il calciatore Gueli Giovanni per cinque gare e l’inibizione al Dirigente Mancuso Calogero fino al 28 febbraio 2010 e per l’effetto di addebitare la relativa tassa di Euro 130,00