COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 210 del 09.12.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.C. FILICUDI (ME) – av

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 210 del 09.12.2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

A.S.C. FILICUDI (ME) - avverso assegnazione di gara persa per 0-3 per mancata presentazione in campo, penalizzazione di un punto in classifica, ammenda di €.150,00 – gara 3^ categoria Alicudi-Messina Sud dell’ 08/11/2009 – Comunicato Delegazione Messina n.20 dell’11/11/2009

Proc. 04/B

La società ricorrente ha chiesto la revisione delle decisioni del Giudice Sportivo Territoriale sostenendo che i propri calciatori non avevano potuto raggiungere il campo sportivo di Lipari, sede della gara in argomento, per le avverse condizioni meteo-marine che il giorno 08/11/09 non avevano consentito i collegamenti fra Filicudi e Lipari. A sostegno della propria tesi di difesa la Società Filicudi ha allegato al ricorso apposita attestazione rilasciata dalla Società Siremar S.P.A. che comproverebbe quanto odiernamente sostenuto.

La Commissione Disciplinare, esaminati i motivi del ricorso e gli atti ufficiali della gara, osserva tuttavia che la reclamante per la formulazione del ricorso non si è attenuta alle vigenti disposizioni regolamentari: l’art.55 c.2 delle N.O.I.F. sancisce infatti che “la declaratoria della causa di forza maggiore compete al Giudice Sportivo in prima istanza ….omissis…..nel rispetto delle modalità procedurali previste dal C.G.S. Dunque il ricorso doveva essere inoltrato al Giudice Sportivo Territoriale  nei termini e nei modi indicati dall’art.29 del C.G.S.

P.Q.M.

DELIBERA

Di respingere il ricorso della società A.S.C. Filicudi e, per l’effetto,  con addebito della tassa, non versata, nella misura di €.130,00==

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