COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 210 del 09.12.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLI:
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 210 del 09.12.2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
APPELLI:
POL. D. CITTA’ DI CANICATTINI (SR) - avverso squalifica sino al 31/03/2010 del calciatore Cultrera Giuseppe - gara Allievi Regionali Città di Canicattini-Palazzolo del 07/11/09 – Comunicato Ufficiale 155 S.G.S. del 12/11/09
Proc. 101/A
La società ricorrente ha chiesto la revisione della squalifica del calciatore in epigrafe, riferendo una propria versione dei fatti accaduti e sostenendo che la sanzione a carico del proprio tesserato appare spropositata in relazione al comportamento, comunque censurabile, del calciatore.
La Commissione Disciplinare, esaminati i motivi del ricorso e gli atti ufficiali della gara che per consolidata giurisprudenza godono di fede privilegiata, preliminarmente osserva che il calciatore Cultrera Giuseppe ha indiscutibilmente tenuto un comportamento disdicevole come peraltro convenuto dalla stessa società reclamante, e che per questo è meritevole di una adeguata sanzione. Deve tuttavia essere tenuto in conto che l’irregolare comportamento è consistito principalmente in verbali ed offensive proteste nei confronti dell’arbitro il quale non ha mai dovuto temere per la propria incolumità fisica né interrompere la regolare prosecuzione della gara.
P.Q.M.
DELIBERA
Di determinare sino al 18/01/2010 la squalifica a carico del calciatore Cultrera Giuseppe ( Pol. D. Città di Canicattini) e, per l’effetto, senza addebito di tassa.