COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 210 del 09.12.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Città di Naso (M
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 210 del 09.12.2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
A.S.D. Città di Naso (ME) - avverso decisione G.S. C.U. 154/LND del 12 Novembre 2009
GARA: Torrenovese-Città di Naso del 28 Ottobre 2009 CAMPIONATO: 2° Categoria C.U. : n° 154/LND del 12 Novembre 2009
Procedimento n° 105/A
Ricorre ritualmente la società A.S.D. Città di naso avverso la decisione del Giudice Sportivo di respingere il reclamo propostogli tendente ad ottenere la vincita della gara indicata in epigrafe.
Eccepisce la ricorrente che la gara non ha avuto regolare svolgimento in quanto alla stessa ha partecipato il calciatore PirronelloMarco (n.17) già utilizzato durante la gara quale A.A. di parte dalla società Torrenovese. Poiché quanto sopra non è ammissibile perché vietato dalle vigenti disposizioni regolamentari in materia, chiede che le venga assegnata la vincita della gara di cui trattasi per evidente posizione irregolare del calciatore Pirronello Marco della soc. Torrenovese.
Quanto acclarato è stato ribadito dalla stessa società appellante in sede di udienza dibattimentale del 01.12.2009.
La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti ufficiali, letti i motivi d’appello, osserva:
preliminarmente, per acquisire migliori e maggiori elementi di valutazione, questo Organo decidente ha convocato in data 02.12.2009 l’arbitro della gara il quale ha rilasciato apposita dichiarazione suppletiva acquisita agli atti;
dalla stessa si evince che non si è verificata alcuna doppia sostituzione di tesserati della soc. Torrenovese nella funzione di A.A. di parte come sostenuto dalla società ricorrente;
ciò posto
DELIBERA:
Di respingere l’appello come sopra proposto confermando il giudicato di primo esame ed addebitando la tassa di reclamo di €130,00 non versata alla soc. Città di Naso.