COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 210 del 09.12.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. S. Agata Calcio (Me) –

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 210 del 09.12.2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

A.S.D. S. Agata Calcio (Me) – avverso squalifica calciatore Cannistraci Antonio fino al 31 Dicembre 2011- Gara “Promozione” S.Agata calcio – Collesano del 22 Novembre 2009 – C.U. n°182 LND del 26 Novembre 2009

Procedimento 110/A

Ricorre la società interessata sostenendo che i fatti contestati al proprio calciatore sono totalmente difformi da quanto asserito dal Direttore di gara. Ritiene che le conclusioni a cui giunge lo stesso Direttore di gara, non corrispondendo al vero, hanno indotto in errore il Giudice Sportivo e devono ricondursi ad una confusione mentale in cui il Direttore di gara si è venuto a trovare. Sostiene che le riprese televisive confermano quanto sostenuto dalla ricorrente e ne chiede la visione come mezzo di prova. Conclude, nel caso di non ammissione delle prove richieste, invitando questa Commissione Disciplinare a valutare la “sproporzione” della pena comminata dal Giudice Sportivo.

La commissione Disciplinare, letti i motivi di appello, esaminati gli atti di gara, sentito in udienza il rappresentante della ricorrente, osserva:

le risultanze degli atti di gara, attinenti alla individuazione del soggetto reo della censurata condotta in danno del Direttore di gara, sono inequivoche, non presentano ipotesi di dubbio alcuno, sia dal punto soggettivo che oggettivo del caso in esame;

la richiesta di assumere a prova le riprese televisive, oltre alle restrizioni che riguardano proprio la “prova televisiva”, (circostanza avvertita anche dalla stessa società ricorrente), non può trovare applicazione stante l’accertata individuazione del soggetto che non è diverso dall’autore dell’infrazione.

Nel merito, va tenuto debitamente conto della dinamica, contenuto e sostanziale conseguenze di quanto addebitato al calciatore responsabile.

Il fatto accertato va rubricato in un atteggiamento reiteratamente protestatario, di contenuto aggressivo che ha determinato un contatto fisico tra il calciatore di che trattasi e l’Arbitro di gara.

Tutto ciò pur avverandosi, non ha provocato alcun danno fisico all’Arbitro, tanto che lo stesso dichiara di aver ripreso a dirigere la gara, dopo l’espulsione del calciatore responsabile.

Ciò persuade questo Collegio Giudicante a riformare il provvedimento statuito dal Giudice di 1° esame, come in dispositivo.

Pertanto

DELIBERA

Di determinare a tutto il 31 Marzo 2010 la squalifica a carico del calciatore Cannistraci Antonio (A.S.D. S. Agata Calcio)

Per l’effetto non si addebita tassa.

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