COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 221 del 15.12.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale ASD Casteltermini (AG) – Avve
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 221 del 15.12.2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
ASD Casteltermini (AG) – Avverso inibizione Dirigente Sanvito Salvatore fino al 20 Marzo 2010 per il Signor Giuliano Carmelo Massimo fino al 31 Gennaio 2010 e per il Signor Vaccaro Angelo fino al 31 Dicembre 2009. Campionato Prima Categoria girone H. Gara Casteltermini – Agrigentina del 22/11/09. C.U. n. 182 LND del 26/11/09.
Procedimento 116/A
Il Giudice sportivo territoriale per la gara indicata in epigrafe inibiva il Dirigente Sanvito Salvatore con la seguente motivazione: “ Per contegno irriguardoso e minaccioso nei confronti dell’arbitro; nonché per ulteriore grave contegno irriguardoso, offensivo e minaccioso nei confronti dello stesso, alla fine del primo tempo.”
Provvedeva altresì ad inibire il Signor Giuliano Carmelo Massimo con la seguente motivazione: “per grave contegno irriguardoso, offensivo e minaccioso nei confronti dell’arbitro, alla fine del primo tempo e reiterato a fine gara.”
Disponeva inoltre l’inibizione del Signor Vaccaro Angelo con la seguente motivazione : “per grave contegno offensivo e minaccioso nei confronti dell’arbitro, a fine gara.”
Contro il provvedimento, indicato in oggetto, fa appello la Società ASD Casteltermini perché lo ritiene sproporzionato rispetto a quanto realmente accaduto, mettendo in evidenza l’atteggiamento provocatorio assunto dall’arbitro durante la gara e ne chiede una riduzione.
La Commissione Disciplinare, letti i motivi del ricorso in appello ed esaminati gli atti ufficiali di gara osserva:
La condotta posta in essere dai tesserati della Società Casteltermini è certamente censurabile e deprecabile e contraria ad ogni norma comportamentale e regolamentare.
Quanto descritto dal Direttore di gara nel referto nonché all’allegato del rapporto di gara e chiaro ed inequivocabile e quanto asserito dall’appellante nelle proprie memorie di difesa non hanno alcun fondamento.
I fatti sanzionati dal giudice di primo esame pertanto vanno confermati-
P.Q.M.
DELIBERA
Di rigettare l’appello e di confermare l’inibizione per il Dirigente Sanvito Salvatore fino al 20 marzo 2010, per il Signor Giuliano Carmelo Massimo fino al 51 Gennaio 2010 e per il Signor Vaccaro Angelo fino al 31 Dicembre 2009 e per l’effetto di addebitare la relativa tassa di Euro 130,00.