COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 221 del 15.12.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Stig Castellammare (Tp)
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 221 del 15.12.2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
A.S.D. Stig Castellammare (Tp) – avverso squalifica per tre gare di Aluzzo Francesca Gara X5 Reg. Calcio a 5 Femm.le : Stig. Castellammare – Castellammare 94 del 29 Novembre 2009 C.U. 193 C5 del 02 Dicembre 2009
Procedimento 117/A
Riferisce la ricorrente una propria versione dei fatti sostenendo che la propria tesserata era stata aggredita a fine gara da un avversaria e che, nel tentativo di naturale difesa, la respingeva tenendola lontana fino a quando l’intervento delle compagne e dei dirigenti non ponevano fine all’alterco. Chiede pertanto la A.S.D. Stig Castellammare la riduzione della sanzione.
La Commissione Disciplinare esaminati i motivi del ricorso e gli atti ufficiali di gara che godono di fede privilegiata, rileva tuttavia che la Aluzzo Francesca a fine gara, per quanto riferito dall’Arbitro si scambiava pugni e schiaffi al viso con un avversaria. Tale comportamento antisportivo e deplorevole merita una adeguata sanzione quale quella determinata dal Giudice di primo esame, senza possibilità di alcuna revisione.
P.Q.M.
DELIBERA
Di confermare la squalifica per tre gare della calciatrice Aluzzo Francesca (Stig Castellammare) e, per l’effetto, di addebitare la tassa reclamo non versata pari a € 130,00.