COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 221 del 15.12.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Campobello (Tp) –
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 221 del 15.12.2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
A.S.D. Campobello (Tp) – avverso la squalifica sino al 30 Aprile 2010 del calciatore Cangemi Raffaele e ammenda € 400,00 – Gara Promozione: Campobello – Valderice del 29 Novembre 2009 C.U. 197 LND del 03 Dicembre 2009
Procedimento 118/A
Sostiene la ricorrente che la sanzione inflitta al proprio tesserato è spropositata poiché l’azione contestata, consistente nell’avere a fine gara urtato con un piede quello dell’Assistente Arbitro, è stata solo una futile ed ingenua azione di protesta dettata dal nervosismo di fine gara piuttosto che un’azione premeditata e volta ad arrecare danni fisici. Per quanto poi l’ammenda di €400,00 evidenzia la A.S.D. Campobello che i propri dirigenti hanno fatto di tutto per proteggere gli Ufficiali di gara durante e dopo la gara stessa e che comunque si è trattato solo di un civile comportamento di pochi sconsiderati che si erano introdotti nello spazio antistante lo spogliatoio.
Chiede per tanto la società ricorrente la riduzione della squalifica del proprio tesserato e della ammenda a carico della società.
La Commissione Disciplinare esaminati i motivi del ricorso e gli atti Ufficiali che godono di fede privilegiata, osserva:
il calciatore Cangemi Raffaele come confermato dalla stessa società, si è reso protagonista di un gesto irregolare, antisportivo e scorretto nei confronti di un Ufficiale di gara al quale comunque non ha arrecato alcun danno fisico e al quale non ha poi rivolto alcun gesto o profferta verbale offensivi;
nel corso della gara tifosi riconosciuti come appartenenti alla tifoseria della società ospitante, attingevano ripetutamente con sputi l’ Assistente Arbitro al volto, sulle spalle, in testa;
i soggetti introdottisi nella zona degli spogliatoi degli Ufficiali di gara alla fine della stessa, attingevano con ripetuti sputi e spintoni entrambi gli assistenti dell’Arbitro, accompagnando questo esecrabile comportamento con volgari insulti e minacce;
né i dirigenti della società Campobello né il capitano della squadra, per quanto risulta dagli atti, intervenivano in difesa degli Ufficiali di gara, ed anzi mostravano totale disinteresse per quanto accadeva.
I fatti denunciati, incresciosi quando non addirittura esecrabili e deplorevoli, meritano adeguate sanzioni quali quelle indicate in dispositivo.
P.Q.M.
DELIBERA
di infliggere al calciatore Cangemi Raffaele (ASD Campobello), la squalifica
sino al 28 Febbraio 2010;
di confermare l’ammenda di €400,00 a carico della società ASD Campobello.
Senza addebito di tassa