COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 221 del 15.12.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D Castellammare Calcio 94 (Tp
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 221 del 15.12.2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
A.S.D Castellammare Calcio 94 (Tp) – avverso squalifica per quattro gare di Fratello Antonella Gara X5 Reg. Calcio a 5 Femm.le : Stig. Castellammare – Castellammare 94 del 29 Novembre 2009 C.U. 193 C5 del 02 Dicembre 2009
Procedimento 119/A
Relaziona la ricorrente una propria versione dei fatti sostenendo che sin dall’ arrivo all’impianto sportivo le proprie tesserate erano state oggetto di insulti e provocazioni da parte delle avversarie e che la espulsione della calciatrice in epigrafe era conseguente ad una reazione a un pesante insulto di un’avversaria. La stessa Fratello Antonella a fine gara si vedeva costretta a difendersi da una ulteriore aggressione subita dalle avversarie. Chiede pertanto la società Castellammare Calcio 94 la riduzione della sanzione.
La Commissione Disciplinare esaminati i motivi del ricorso e gli atti ufficiali di gara che godono di fede privilegiata, rileva:
già al decimo del secondo tempo la calciatrice Fratello Antonella veniva espulsa dall’Arbitro per avere pesantemente insultato un’avversaria;
a fine gara la stessa calciatrice si scambiava con un’avversaria calci e pugni al viso.
Questo comportamento antisportivo e deplorevole, anche per la sua reiterazione, merita una adeguata sanzione quale quella determinata dal Giudice di primo esame, senza possibilità di alcuna diminuzione.
P.Q.M.
DELIBERA
Di confermare la squalifica per quattro gare della calciatrice Fratello Antonella (Castellammare Cacio 94) e, per l’effetto, di addebitare la tassa reclamo non versata pari a € 130,00.