COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 231 del 22.12.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale ACD Paternò 2004  –

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 231 del 22.12.2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

ACD Paternò 2004  – Avverso squalifica calciatore Pannitteri Antonino Francesco fino al 31/12/2010 e per l’allenatore Marletta Antonino fino al 31/12/09. Campionato Eccellenza Girone B. Gara Paternò – Camaro del 29/11/09. C.U. 197 LND del 03/12/09.

Procedimento 122/A

v  La società appellante ha chiesto la revisione delle squalifiche dei tesserati in epigrafe, riferendo una propria versione dei fatti accaduti e sostenendo che la sanzione dei propri tesserati appare spropositata in relazione a quanto realmente accaduto pur stigmatizzando il comportamento soprattutto del Pannitteri, precisando che relativamente al calciatore “de quo”l’arbitro non era in grado di potere avere la certezza che quanto sanzionato fosse ascrivibile al Pannitteri visto la bagarre che si creata a fine partita. Precisava altresì che il signor Marletta Antonino protestava in maniera educata dopo l’espulsione di alcuni suoi giocatori.

v  La Commissione Disciplinare, letti i motivi del ricorso, esaminati gli atti ufficiali di gara  osserva:

v  Il calciatore Pannitteri Antonino Francesco ha indiscutibilmente tenuto un comportamento disdicevole, deprecabile e violento, fra l’altro reiterato sia nei confronti del Direttore di gara che nei confronti degli assistenti arbitrali.

v  Il comportamento del signor Marletta Antonino è certamente da censurare e contrario ad ogni norma comportamentale.

v  Acclarato che quanto descritto dall’arbitro e dai suoi assistenti nel referto di gara nonché al supplemento allegato allo stesso referto, che per consolidata giurisprudenza gode di fede privilegiata, e chiaro ed inequivocabile, considerato che la richiesta di assumere prova televisiva, oltre alle restrizioni che riguardano la “prova televisiva”non può trovare applicazione perché non trattasi di scambio di persona, questa Decidente nel ritenere adeguate le sanzioni statuite dal Giudice di primo esame

P.Q.M.

DELIBERA

Di respingere l’appello e di confermare la squalifica del calciatore Pannitteri Antonino Francesco (ACD Paternò 2004) fino al 31/12/2010 e la squalifica dell’allenatore Marletta Antonino (ACD Paternò 2004) fino al 31/12/09 e per l’effetto di addebitare la relativa tassa di Euro 130,00

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