COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 231 del 22.12.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D Club Airone Sommatino (Cl)

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 231 del 22.12.2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

A.S.D Club Airone Sommatino (Cl) - avverso la squalifica per quattro gare di Cigna maria Alessandra - Gara Serie C femminile A.S.D. Club Airone Sommatino-S.S. San Biagio del 06/12/2009 - C.U.211 C.F. del 09/12/2009

Procedimento 124/A

v  La ricorrente ha inoltrato appello avverso la sanzione in epigrafe,  riferendo una propria versione dei fatti accaduti che sostanzialmente tende a sminuire gli addebiti mossi alla propria calciatrice. Chiede pertanto la ricorrente il riesame delle decisioni di primo grado e l’adozione di una più mite sanzione.

v  La Commissione Disciplinare, esaminati i motivi del ricorso e gli atti ufficiali della gara, che godono di fede privilegiata come sancito dall’art.35 comma 1.1 del C.G.S., non  può in alcun modo negare che i fatti denunciati siano avvenuti nei tempi e nei modi dettagliatamente descritti dall’arbitro e dai suoi assistenti. I fatti accaduti sono stati gravi e meritevoli di sanzioni adeguate agli incidenti contestati, quali quelli adottati dal Giudice di primo esame.

P.Q.M.

DELIBERA

Di confermare la squalifica per quattro gare della calciatrice Cigna Maria Alessandra (Club Airone Sommatino) e, per l’effetto, con addebito della tassa reclamo pari a €.130,00=

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