COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 231 del 22.12.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale ASD CALCIO SPARAGONA’ (ME)
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 231 del 22.12.2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
ASD CALCIO SPARAGONA’ (ME) - avverso delibera G.S. Comitato Provinciale Messina perdita gara penalizzata di due punti ammenda €. 150,00 Gara: FORZA DAGRO’ SCIFI – CALCIO SPARAGONA’ del 21.11.2009 Campionato 3^ gir. B C.U. 25 Me del 27.11.2009 )
Procedimento 10/B
v Letto l’appello ritualmente proposto dalla società ricorrente e con il quale si chiede il riesame dei provvedimenti presi in primo grado e con il quale sostiene che le sanzioni inflitte debbano ritenersi ingiuste ed eccessive riferenti ai fatti accaduti nella partita.
v Nelle proprie difese ritiene che non può essere considerato il comportamento tenuto dai giocatori nel termine letterale di rissa: inoltre la sanzione inflitta della penalizzazione è ritenuta manifestamente ingiusta tenuto conto che non risulta identificato il soggetto ed infine la stessa società ritiene che il direttore di gara al 49° del secondo tempo abbia fischiato la fine regolamentare dell’incontro.
v Sentito il legale rappresentante della società all’udienza dibattimentale del 15.12.2009 che ha dichiarato di accettare il risultato della partita ritenendo,però, penalizzante l’attribuzione dei due punti di penalizzazione.
v La Commissione Disciplinare letti gli atti di gara osserva:
v il referto arbitrale gode di fede privilegiata e quanto asserito dalla società reclamante non corrisponde a quanto dettagliatamente descritto dal direttore di gara . Si legge che la gara è stata sospesa al 49° del secondo tempo per l’invasione di un soggetto non identificato e la conseguente rissa tra i partecipanti alla gara.
v Pertanto i fatti contestati dal Giudice di prime cure non possono essere censurati, ma la sanzione della penalizzazione va determinata come da dispositivo .
P.Q.M.
DELIBERA
di confermare i provvedimenti disciplinari assunti in primo grado e di annullare la penalizzazione dei due punti in classifica a carico della ASD CALCIO SPARAGONA ‘ (ME) , senza addebito di tassa .