COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 231 del 22.12.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale ACD FORZADAGROSCIFI (ME)&
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 231 del 22.12.2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
ACD FORZADAGROSCIFI (ME) - avverso delibera G.S. Comitato Provinciale Messina perdita gara e ammenda €. 125,00. Gara: FORZADAGROSCIFI – CALCIO SPARAGONA’ del 21.11.2009 Campionato 3^ Cat. B Com. n. 25 del 27.11.2009
Procedimento 11/B
v Letto l’appello ritualmente proposto dalla società ricorrente e con il quale si chiede il riesame dei provvedimenti presi in primo grado e con il quale sostiene che quanto descritto nel referto arbitrale non corrisponde a quanto verificatosi nel corso della gara.
v Rileva, tra l’altro, nelle proprie difese che la gara non è stata sospesa ma si è conclusa con il regolare triplice fischio finale dopo il 90° minuto. Ribadisce che le sanzioni pesantemente inflitte alla reclamante non possono essere solo ed esclusivamente basate su prescrizioni e sillogismi , né tanto meno possono essere frutto di una valutazione arbitrale dettata dalla paura e dal clima di intimidazione attuate nei confronti del direttore di gara da parte degli avversari. Sentito il legale rappresentante della società all’udienza dibattimentale del 15.12.2009, che ha ribadito quanto già indicato in appello, la Commissione Disciplinare letti gli atti di gara osserva:
v quanto rappresentato nell’appello della società non corrisponde a quanto dettagliatamente descritto nel referto arbitrale dove si legge che la partita è stata sospesa al 49° del secondo tempo per l’invasione di un soggetto non identificato e la conseguente rissa tra i partecipanti alla gara.
v Ritenuto, pertanto, che la tesi difensiva non può essere accolta e che le sanzioni inflitte vanno confermate tenuto conto che il referto arbitrale gode di fede privilegiata.
P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare l’appello come sopra proposto e per l’effetto addebita la tassa reclamo di € 130,00 non versata