COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 231 del 22.12.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gueli Salvatore (A.S.D Virtus Bivo

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 231 del 22.12.2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Gueli Salvatore (A.S.D Virtus Bivona Ag) - avverso la personale squalifica sino al 02/12/2014 - Gara Terza Categoria Grotte-Virtus Bivona del 29/11/2009 - C.U.17 AG del 02/12/2009

Procedimento 12/B

v  Il ricorrente ha inoltrato appello chiedendo una revisione del giudicato di primo grado ed, a supporto della personale richiesta, ha riferito nella propria memoria di difesa che senz’altro aveva vibratamente protestato il provvedimento di espulsione subito e che, preso da un eccesso di nervosismo, aveva colpito l’arbitro con un calcio alla gamba, ma che non è assolutamente vero che  aveva continuato a colpire l’arbitro mentre era a terra e che, al contrario, subito dopo il confermato episodio si allontanava dal luogo dello scontro.

v  Tale versione dei fatti è stata successivamente ribadita con fermezza nel corso della udienza dibattimentale del giorno 15/12 u.s.

v  La Commissione Disciplinare, esaminati i motivi del ricorso e gli atti ufficiali della gara, che godono di fede privilegiata come sancito dall’art.35 comma 1.1 del C.G.S., non  può in alcun modo negare che i fatti denunciati siano avvenuti nei tempi e nei modi dettagliatamente riferiti dall’arbitro nel proprio referto.

v  Nessun riscontro vi è negli atti di quanto riferito dal ricorrente che, per quanto accaduto e per la grave e continuata violenza posta in atto, è senz’altro meritevole di una adeguata sanzione quale quella determinata dal Giudice di primo esame senza possibilità alcuna di mitigazione della squalifica a suo carico.

P.Q.M.

DELIBERA

Di confermare la squalifica sino al 02 Dicembre 2014 del calciatore Gueli Salvatore (ASD Virtus Bivona) per l’effetto incamerando la tassa reclamo versata.

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