COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 231 del 22.12.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLI:
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 231 del 22.12.2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
APPELLI:
Rallo Giovanni (Riviera Marmi) – Avverso squalifica per 2 gare. Campionato Eccellenza girone A. Gara Riviera Marmi – Enna del 13/09/2009. C.U. n.128 LND del 27/10/09
Procedimento 62/A
v Ricorre avverso il provvedimento in epigrafe indicato il calciatore Rallo Giovanni (Società Riviera Marmi) motivandolo come illegittimo in quanto a tutt’oggi pende innanzi la F.G.C.G. – Commissione Tesseramenti, il ricorso presentato in data 29/09/09 da parte del G.S.D. Capriatese Boys, con sede in Capriati a Volturno (CE), volto ad annullare la statuizione dell’Ufficio Tesseramenti del C.R. Molise.
v La Commissione Disciplinare preliminarmente osserva:
v a norma dell’art.45 comma 3del C.G.S.non sono impugnabili in alcuna sede le squalifiche dei calciatori fino a due giornate di gara;
v l’osservanza del suddetto articolo preclude l’esame di merito del reclamo così come sopra proposto;
P.Q.M.
DELIBERA
Di dichiarare inammissibile l’appello come sopra proposto dal calciatore Rallo Giovanni della società Riviera Marmi con addebito della tassa reclamo di Euro 65,00 non versata.