COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 231 del 22.12.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLI:

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 231 del 22.12.2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

APPELLI:

Rallo Giovanni (Riviera Marmi) – Avverso squalifica per 2 gare. Campionato Eccellenza girone A. Gara Riviera Marmi – Enna del 13/09/2009. C.U. n.128 LND del 27/10/09

Procedimento 62/A

v  Ricorre avverso il provvedimento in epigrafe indicato il calciatore Rallo Giovanni (Società Riviera Marmi) motivandolo come illegittimo in quanto a tutt’oggi pende innanzi la F.G.C.G. – Commissione Tesseramenti, il ricorso presentato in data 29/09/09 da parte del G.S.D. Capriatese Boys, con sede in Capriati a Volturno (CE), volto ad annullare la statuizione dell’Ufficio Tesseramenti del C.R. Molise.

v  La Commissione Disciplinare preliminarmente osserva:

v  a norma dell’art.45 comma 3del C.G.S.non sono impugnabili in alcuna sede le squalifiche dei calciatori fino a due giornate di gara;

v  l’osservanza del suddetto articolo preclude l’esame di merito del reclamo così come sopra proposto;

P.Q.M.

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile l’appello come sopra proposto dal calciatore Rallo Giovanni della società Riviera Marmi con addebito della tassa reclamo di Euro 65,00 non versata.

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