COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 231 del 22.12.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D Atletico Alcamo (Tp)
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 231 del 22.12.2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
A.S.D Atletico Alcamo (Tp) - avverso la squalifica sino al 31/12/2010 del calciatore Gatto Roberto - Gara Promozione Città Isola delle Femmine-Atletico Alcamo del 25/11/2009 - C.U.186 LND del 27/11/2009
Procedimento 115/A
v La ricorrente ha inoltrato appello riferendo una propria versione dei fatti accaduti e ritenendo la sanzione comminata al calciatore in epigrafe sproporzionata ed ingiusta. Il calciatore infatti, colpito con una gomitata al volto, si rialzava da terra e fronteggiava l’avversario strattonandolo per la maglia senza per colpirlo e, successivamente, protestava animatamente la decisione di espulsione decretata dall’arbitro, ritenuta ingiusta, senza però mai colpirlo né tentare di farlo, né tantomeno sputandogli addosso. In proposito la ricorrente, che ha poi vibratamente ribadito le proprie difese nel corso della udienza dibattimentale del 15/12 u.s., ha sostenuto che il Gatto Roberto che aveva una profonda ferita alle labbra con copiosa fuoriuscita di sangue, procuratagli dal citato intervento scorretto e violento di un avversario, protestando concitatamente la decisione dell’arbitro, a causa del sangue presente sulla bocca probabilmente attingeva involontariamente con spruzzi di saliva il Direttore di Gara.
v Chiede pertanto la ricorrente il riesame delle decisioni di primo grado e l’adozione di una più mite sanzione.
v La Commissione Disciplinare, esaminati i motivi del ricorso e gli atti ufficiali della gara, che godono di fede privilegiata come sancito dall’art.35 comma 1.1 del C.G.S., non può in alcun modo negare che i fatti denunciati siano avvenuti nei tempi e nei modi dettagliatamente riferiti dall’arbitro nel proprio referto.
v Va però detto che, per quanto agli sputi denunciati, la ricostruzione dei fatti accaduti conducono ad una diversa valutazione dell’intero episodio. E’ infatti innegabile che il calciatore Gatto Roberto mostrasse un taglio sul labbro superiore con perdita di sangue poiché di tanto riferisce l’arbitro, ed è ugualmente innegabile che tale danno fisico fosse conseguente ad un irregolare intervento di un avversario dal momento che l’arbitro assegnava un calcio di punizione a favore del predetto calciatore Gatto.
v In tale contesto deve essere inquadrata la successiva protesta del calciatore che, con la bocca sanguinante, si rivolgeva all’arbitro in modo concitato e scomposto sporcando di sangue il direttore di gara sul viso e sulla maglia.
P.Q.M.
DELIBERA
Di determinare sino al 31/ Ottobre 2010 la squalifica del calciatore Gatto Roberto (A.S.D Atletico Alcamo) e, per l’effetto, senza addebito di tassa.