COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 242 del 29.12.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLI:

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 242 del 29.12.2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

APPELLI:

A.S. Diemme Capaci (Pa) - avverso la squalifica sino al 15/03/2010 del dirigente sig. Di Maggio Rosario e sino al 31/12/2010 del calciatore Riccobono Giuseppe - Gara C-5 Atletico Capaci-Diemme Capaci del 5/12/2009 - C.U.17 PA del 10/12/2009

Proc.14/B

La ricorrente ha inoltrato appello riferendo una propria versione dei fatti accaduti e ritenendo le sanzioni comminate al dirigente ed al calciatore in epigrafe sproporzionate ed ingiuste. Chiede pertanto la A.S. Diemme Capaci il riesame delle decisioni di primo grado e l’adozione di più miti sanzioni.

La Commissione Disciplinare, preliminarmente osserva che alla udienza dibattimentale del 22/12 u.s. si è presentato il sig. Di Maggio Rosario n.q. di Presidente della società, il quale, essendo lui stesso inibito, ha potuto trattare solo la propria personale difesa e non quella del calciatore Riccobono Giuseppe.

Il sig. Di Maggio ha convenuto, con rammarico, di avere tenuto un comportamento non regolamentare nei confronti dell’arbitro, ma che comunque si era sempre trattato di lamentele e proteste mai sconfinate in atti aggressivi, minacciosi, volgari od offensivi.

Nel merito, esaminati i motivi del ricorso e gli atti ufficiali della gara, che godono di fede privilegiata come sancito dall’art.35 comma 1.1 del C.G.S., non  si può in alcun modo negare che i fatti denunciati ed ascritti sia al sig. Di Maggio Rosario che al calciatore Riccobono Giuseppe siano avvenuti nei tempi e nei modi dettagliatamente riferiti dall’arbitro nel proprio referto.

Va però detto, per quanto al sig. Di Maggio, che la descrizione dei fatti documentata dall’arbitro non fa emergere episodi di violenza od aggressivi, ma solo di plateale protesta. Diversa è la posizione del calciatore Riccobono Giuseppe il quale ha rivolto all’ufficiale di gara parole e gesti volgari ed offensivi assumendo in seguito  atteggiamento denigratorio ed antiregolamentare. Tuttavia anche in questo caso l’arbitro non ha mai subito atti aggressivi o violenti, e mai ha dovuto temere per la propria incolumità.

P.Q.M.

DELIBERA

Di determinare sino al 15 Febbraio 2010 la inibizione del Sig. Di Maggio Rosario e sino al 31/10/2010 la squalifica del calciatore Riccobono Giuseppe (entrambi tesserati della società A.S. Diemme Capaci).

Per l’effetto, senza  addebito di tassa.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it