COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 248 del 05.01.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLI: AS
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 248 del 05.01.2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
APPELLI:
ASD Pol. Città di Campofelice di Roccella (PA) – Avverso Delibera Giudice Sportivo Territoriale sulla assegnazione della partita per 0-6 e ammenda di euro 125,00. Campionato regionale calcio a 5 Femminile. Gara Città di Campofelice – Ginnic Club Stadium del 06/12/09. C.U. n. 222 C/5 del 16/12/09.
Procedimento 128/A
La società appellante ha chiesto l’assegnazione della partita, indicata in
epigrafe con il risultato di 0-6 nonché l’annullamento dell’ammenda , riferendo
una propria versione dei fatti accaduti, sostenendo che il Direttore di gara
non abbia riferito la verità di quanto accaduto assumendo un comportamento anti
regolamentare , provocando manifestazioni di intemperanza dei tifosi della
società Campofelice di Roccella. Inoltre il Direttore di gara aveva provocato
le proteste delle calciatrici della Società Ginnic Club S dopo che lo stesso aveva assegnato un calcio
di rigore alla società reclamante alla fine della gara a margine indicata al
tal punto le stesse calciatrici della Società Ginnic Club Stadium per protesta
abbandonavano il terreno di giuoco.
La Commissione Disciplinare, letti i motivi del ricorso, esaminati gli atti ufficiali di gara fa rilevare che riguardo a quanto sanzionato dal Giudice sportivo Territoriale relativamente all’ammenda inflitta per il comportamento dei tifosi della società Campofelice di Roccella l’appello è stato inoltrato oltre i termini previsti dall’art 46 comma 4 del C.G.S.essendo lo stesso inviato via fax il 23/12/09 e il Comunicato Ufficiale Pubblicato il 07/12/09. In merito alla perdita della gara questa Decidente osserva:
Quanto descritto dall’arbitro, nel proprio referto di gara, e chiaro ed inequivocabile e contrasta sensibilmente con quanto affermato dalla società appellante nelle proprie memorie di difesa.
Acclarato che quanto descritto dal Direttore di gara, per consolidata giurisprudenza gode di fede privilegiata, considerato che la richiesta di assumere prova televisiva, oltre alle restrizioni che riguardano la “prova televisiva”non può trovare applicazione perché non trattasi di scambio di persona, nel ritenere equo quanto sanzionato dal Giudice di primo esame
DELIBERA
Di respingere l’appello come sopra proposto e di confermare il risultato conseguito sul campo e per l’effetto di addebitare la relativa tassa di Euro 130,00.