COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 248 del 05.01.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale MISTRAL MEETING CLUB (PA) 5 (avverso squa

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 248 del 05.01.2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

MISTRAL MEETING CLUB (PA) 5 (avverso squalifica calciatore Purpura Sonia fino al 6.12.2013 GARA CASTELLAMMARE CALCIO 94 -  MISTRAL MEETING  del 6.12.2009 Camp. 5  Reg. Calcio Femm.  ) Proc. N. 123/A.

Letto l’appello  formulato dalla società ricorrente in ordine alla sanzione  inflitta alla propria tesserata e con il quale si chiede  il riesame sostenendo  che la stessa sarebbe eccessiva rispetto  a quanto accaduto nel terreno di gioco e letta la  dichiarazione  della stessa calciatrice Purpura Sonia allegata che in parte ammette  i fatti contestati, ma ne esclude altri e nella quale  sostiene , altresì,  che non ha mai subito una punizione così esagerata si rileva :

la Commissione  Disciplinare letti gli atti di gara  osserva che il comportamento tenuto dalla tesserata è descritto in maniera chiara e precisa degli atti di gara e non merita alcuna censura .

P.Q.M

DELIBERA

 di rigettare l’appello come sopra proposto e di addebitare la tassa di €. 130,00 non versata .

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it