COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 273 del 19.01.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale ASD Riviera Marmi (TP)
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 273 del 19.01.2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
ASD Riviera Marmi (TP) – avverso squalifica per 5 gare del calciatore Maranzano Leonardo e sino al 31/01/2010 dell’allenatore Sig. Coppola Baldassarre. Gara Calcio a 5 Regionale. Riviera Marmi – San Gregorio Papa del 06/01/2010. C.U. n. 252 C/5 dell’08/01/2010.
Procedimento 164/A
Ricorre avverso le superiori sanzioni la società ASD Riviera Marmi sostenendo che la condotta del calciatore Maranzano Leonardo è certamente da condannare ma va inquadrata nel contesto avverso della gara, con considerazione della totale assenza di minacce, violenze e quant’altro. Per quanto poi al tesserato Coppola Baldassarre sostiene la ricorrente che il soggetto “de quo” non era presente né in campo né sugli spalti e che pertanto si è trattato di un sicuro scambio di persona.
La Commissione Disciplinare esaminati gli atti ufficiali, che per consolidata giurisprudenza godono di fede privilegiata, non può porre in dubbio alcuno che i fatti contestati ai tesserati della ricorrente siano certamente accaduti così come indicato dall’arbitro, né può dubitare che sia stato proprio il Sig. Coppola Baldassarre, soggetto inequivocabilmente riconosciuto dal Direttore di gara, ad assumere contegno irriguardoso ed offensivo nei confronti dello stesso.
In merito alle adeguatezze delle sanzioni, decide come in dispositivo.
P.Q.M.
DELIBERA
Di determinare a 4 gare la squalifica per il calciatore Maranzano Leonardo e di confermare la squalifica sino al 31/01/2010del Sig. Coppola Baldassarre (tutti tesserati della società ASD Riviera Marmi).
Per l’effetto senza addebito di tassa.