COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 273 del 19.01.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Pol. Atletico Belmonte (PA) –
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 273 del 19.01.2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Pol. Atletico Belmonte (PA) - avverso le squalifiche dei calciatori Rinaudo Giovanni (sino al 30/06/2012), Bottino Antonino Salvatore (sei gare), Maggio Torquato (cinque gare) - Gara Allievi Prov./B Pol. Atletico Belmonte-Vis Palermo del 22/12/2009 – C.U 20 PA del 07/01/2010
Proc.19/B
Avverso le superiori sanzioni adottate dal Giudice Sportivo Territoriale, ha opposto rituale appello la società Pol. Atletico Belmonte che, pure censurando il comportamento tenuto dai propri tesserati, ha chiesto di rivedere con magnanimità e clemenza le squalifiche a loro carico in virtù della loro giovane età e del fattivo valore che potrebbe assumere una sanzione certamente adeguata ma anche formativa e nonsolo punitiva.
La Commissione Disciplinare, esaminati i motivi del ricorso e gli atti ufficiali della gara, che godono di fede privilegiata come sancito dall’art.35 comma 1.1 del C.G.S., osserva in via prioritaria e preliminare:
i gravi ed irresponsabili comportamenti tenuti dai calciatori sanzionati, non possono essere posti in dubbio alcuno stante la chiarezza ed inequivocità della descrizione dei fatti resa dall’arbitro;
il gravame in esame non può essere preso in esame secondo richiesta di “atto di clemenza” che solo è devoluto in via esclusiva alla competenza del Presidente Federale.
Nel merito si evidenzia tuttavia che i comportamenti assolutamente censurabili dei calciatori Bottino Antonino Salvatore e Maggio Torquato non sono sfociati in reali tentavi aggressivi nei confronti del direttore di gara verso il quale sono state indirizzate volgari offese e generiche minacce. Diversa invece è la posizione del calciatore Rinaudo Giovanni per il quale la sanzione da determinare non può prescindere dalla assoluta gravità dell’azione lesiva compiuta in danno dell’arbitro pure se il suo irresponsabile gesto non era in alcun modo reiterato e rimaneva contenuto nel solo momento di colpevole perdita di autocontrollo.
Tenuto conto della giovanissima età dei tesserati in argomento e valutato che le sanzioni adottate nei confronti dei calciatori giovani devono rivestire valore afflittivo ma anche formativo e non del tutto preclusivo dell’attività sportiva di gruppo, si decide come in dispositivo.
P.Q.M.
DELIBERA
Di squalificare per quattro gare i calciatori Bottino Antonino Salvatore e Maggio Torquato e sino al 31/12/2011 il calciatore Rinaudo Giovanni Tutti tesserati per la Società Pol. Atletico Belmonte).
Per l’effetto, senza addebito di tassa non versata.