COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 285 del 26.01.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLI:

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 285 del 26.01.2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

APPELLI:

A.S.P.D. Ribera 1954 (Ag) – avverso squalifica per sei gare del calciatore Marturana Vincenzo Gara Promozione: Valderice – Ribera 1954 del 10 Gennaio 2010 Comunicato Ufficiale 262 LND del 14 Gennaio 2010

Procedimento 160/A

Al 41° del secondo tempo l’Arbitro della gara in epigrafe indicata espelleva il calciatore della società Ribera 1954 Marturana Vincenzo per avere intenzionalmente lanciato il pallone contro un Assistente Arbitro con la chiara intenzione di colpirlo. Il Giudice Sportivo Territoriale, con provvedimento pubblicato sul Comunicato Ufficiale 262 LND del 14 Gennaio 2010, sanzionava il suddetto con la squalifica per sei gare.

Avverso tale provvedimento ha presentato appello la società A.S.P.D.  Ribera 1954, la quale nel riconoscere il gesto di nervosismo del proprio tesserato che nel colpire il pallone non manifestava alcuna intenzione di ledere l’integrità dell’Assistente Arbitro, chiede la riforma della decisione impugnata e conseguenzialmente una congrua riduzione della squalifica.

La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli Atti Ufficiali, letti i motivi d’appello, sentito all’udienza dibattimentale del 26 Gennaio u.s. il procuratore  difensore della società appellante Avv. Sabato, il quale ha ribadito quanto già sostenuto nella memoria d’appello; acclarata la gravità del gesto perpetrato dal calciatore Marturana Vincenzo ai danni dell’Assistente Arbitro e che come tale va debitamente sanzionato; acclarato, altresì, l’articolo 35 comma 1.1  del C.G.S. che sancisce la fede privilegiata di quanto refertato nei propri rapporti  da Arbitri ed Assistenti Arbitri; ritenuto che la deprecabile condotta tenuta dal calciatore in argomento non si è concretizzata materialmente nel colpire l’assistente Arbitro con il pallone, così come descritto dall’Arbitro nel proprio referto;

alla luce di quanto sopra, ritiene questa decidente di riformare il provvedimento impugnato, come in dispositivo riportato;

P.Q.M.

DELIBERA

Di squalificare per quattro gare il calciatore Marturana Vincenzo ( A.S.P.D. Ribera 1954).

Per l’effetto senza addebito di tassa.

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