COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 285 del 26.01.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Due Torri (ME) –

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 285 del 26.01.2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

A.S.D. Due Torri (ME) – avverso squalifica per 5 gare calciatore Spinella Massimiliano. Gara Campionato Eccellenza Girone B Due Torri – Capo D’Orlando del 10/01/2010. C.U. 262 del 14/01/2010.

Procedimento 161/A

La Società ASD Due Torri ha presentato appello avverso la squalifica per 5 gare del calciatore Spinella Massimiliano, deducendo che nel gesto addebitato al suddetto non vi fu violenza e che per il contegno irriguardoso, offensivo e minaccioso nei confronti di un A.A. per il quale è stato ulteriormente sanzionato il proprio tesserato, tale contegno non è addebitabile al predetto, ma si presume faccia parte di  provvedimento a carico di altro tesserato.

Pertanto chiede la revisione del giudicato di primo esame con la conseguente riforma del relativo provvedimento.

La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti ufficiali, letti i motivi d’appello,osserva:

quanto sostenuto dall’odierna ricorrente trova conferma nelle risultanze degli atti di gara;

per quanto attiene però la responsabilità a carico del calciatore Spinella Massimiliano,questa va confermata anche se inquadrata in un contesto laddove non si evincono il motivo e le modalità dell’atto consumato in danno di un avversario, e neanche relative conseguenze;

ciò posto:

DELIBERA

Di determinare in tre gare la squalifica del calciatore Spinella Massimiliano ( ASD Due Torri); per l’effetto non si addebita tassa reclamo.

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