COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 285 del 26.01.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Real Ragusa Calcio (Rg) –

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 285 del 26.01.2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

A.S.D. Real Ragusa Calcio (Rg) – avverso squalifica calciatore Di Gregorio Fabio per quattro gare. Gara 1^ Categiria/G: Real Ragusa calcio – Netina calcio del 10 Gennaio 2010 Comunicato Ufficiale 162 LND del 14 Gennaio 2010

Procedimento 167/A

Letto l’appello ritualmente proposto dalla società ricorrente in ordine alla squalifica comminata in primo grado ritenuta sproporzionata rispetto a quanto descritto nello stesso referto di gara; si osserva: il comportamento tenuto dal calciatore Di Gregorio Fabio è descritto in maniera chiara nel referto arbitrale  ed è quindi senz’altro censurabile. Il fatto contenuto in un contesto di giuoco pur esso animato che potrebbe far desumere il fatto in se stesso come non intenzionale, tra l’altro senza potere raccogliere effetti consequenziali in danno del calciatore interessato al caso. Ciò induce questa decidente a riformare il provvedimento impugnato come da dispositivo.

P.Q.M.

DELIBERA

Di determinare la squalifica a carico del calciatore Di Gregorio Fabio (ASD Real Ragusa Calcio), in tre gare.

Per l’effetto non si addebita tassa.

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