COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 285 del 26.01.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Real Taormina (ME) –

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 285 del 26.01.2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

A.S.D. Real Taormina (ME) – avverso decisione del Giudice Sportivo di Messina – Gara 3° Categoria: Taormina – Motta del 6 Gennaio 2010  Comunicato Ufficiale 36 ME dell’08 Gennaio 2010

Procedimento 21/B

La Commissione Disciplinare preliminarmente rileva che l’impugnazione è stata proposta oltre il termine di sette giorni previsti dall’art.46 comma 4 del C.G.S..

La inosservanza di tale formalità costituisce motivo di inammissibilità dell’appello, a termini dell’art.33 commi 5-9 del C.G.S., e ne preclude l’esame di merito.

P.Q.M.

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile l’appello come sopra proposto.

Per l’effetto si provvede all’addebito della dovuta tassa pari a €.130,00

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