COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 285 del 26.01.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Real Taormina (ME) –
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 285 del 26.01.2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
A.S.D. Real Taormina (ME) – avverso decisione del Giudice Sportivo di Messina – Gara 3° Categoria: Taormina – Motta del 6 Gennaio 2010 Comunicato Ufficiale 36 ME dell’08 Gennaio 2010
Procedimento 21/B
La Commissione Disciplinare preliminarmente rileva che l’impugnazione è stata proposta oltre il termine di sette giorni previsti dall’art.46 comma 4 del C.G.S..
La inosservanza di tale formalità costituisce motivo di inammissibilità dell’appello, a termini dell’art.33 commi 5-9 del C.G.S., e ne preclude l’esame di merito.
P.Q.M.
DELIBERA
Di dichiarare inammissibile l’appello come sopra proposto.
Per l’effetto si provvede all’addebito della dovuta tassa pari a €.130,00