COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 299 del 02.02.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLI:

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 299 del 02.02.2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

APPELLI:


USD Roccapalumba (PA) – Avverso Decisione del Giudice Sportivo sulla perdita della gara. Gara Prima Categoria. Roccapalumba – Atletico Caltanissetta del 17/01/2010. C.U. n. 276 LND del 21/01/2010

Procedimento 165/A

Contro il provvedimento del Giudice sportivo sulla perdita della gara ricorre la società USD Roccapalumba perché lo ritiene sproporzionato rispetto a quanto accaduto e ne chiede una riforma.

La Commissione Disciplinare esaminati gli atti rileva che la società ricorrente non ha provveduto ad inviare, contestualmente, alla società atletico Caltanissetta, copia della dichiarazione e dei motivi del reclamo secondo quanto stabilito dall’art.33 comma 5 del C.G.S., tale inadempimento ne preclude l’esame di merito.

P.Q.M.

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il ricorso e per l’effetto di addebitare la relativi tassa di Euro 130,00.

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