COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 299 del 02.02.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale ASD Montemaggiore (PA) – avv
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 299 del 02.02.2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
ASD Montemaggiore (PA) – avverso squalifica calciatori Bertolino Paolo per quattro e Bertolino Antonino per tre gare. Gara Promozione. Montemaggiore – Audace Monreale del 16/01/2010 C.U. n. 276 LND del 21/01/2010
Procedimento 166/A
Al 18° del secondo tempo veniva espulso dal campo il calciatore Bertolino Antonino con la seguente motivazione “Per gravi e ripetuti atti di violenza nei confronti di un avversario e di sostenitori avversari introdottisi all’interno del terreno di giuoco”, nonché il calciatore Bertolino Paolo con la seguente motivazione “ Per contegno offensivo e minaccioso nei confronti di sostenitori avversari nonché per gravi e ripetuti atti di violenza nei confronti di un calciatore avversario e di sostenitori introdottosi all’interno del terreno di giuoco.”
Contro il provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale ricorre la società ASD Montemaggiore perché lo ritiene sproporzionato rispetto a quanto accaduto in quanto i calciatori indicati in epigrafe reagivano alle provocazioni e alle aggressioni da parte di alcuni tifosi della squadra avversaria e ne chiede una riduzione.
La Commissione Disciplinare, letti i motivi del ricorso ed esaminati gli atti ufficiali di gara osserva:
la condotta posta in essere dai calciatori Bertolino Paolo e Bertolino Antonino è certamente censurabile;
Il Direttore di gara nel descrivere quanto accaduto non chiarisce bene a chi addebitare la responsabilità della rissa avvenuta durante la gara;
Dallo stesso referto dell’Arbitro non si evidenziano conseguenze fisiche nei confronti di alcuno fatto che induce questa Decidente a determinare le squalifiche come da dispositivo.
P.Q.M.
DELIBERA
Di determinare a tre le giornate di squalifica per il calciatore Bertolino Paolo e a due gare la squalifica per il calciatore Bertolino Antonino.
Senza addebito della relativa tassa