COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 299 del 02.02.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.C.D. Città di Casteldaccia (Pa)

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 299 del 02.02.2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

A.C.D. Città di Casteldaccia (Pa) – avverso squalifica per tre gare calciatore Aiello Giovanni .- Gara Promozione/B: Città di Casteldaccia – R. Gangi del 16 Gennaio 2010 Comunicato Ufficiale 276/LND del 21 Gennaio 2010

Procedimento 191/A

Alla fine della gara in epigrafe riportata, il calciatore Aiello Giovanni della soc. A.S.D. Città di Casteldaccia, rivolgeva, prima frasi irriguardose all’Arbitro e poi correva minacciosamente verso un Assistente Arbitrale urlandogli minaccie e frasi offensive anche nei confronti degli Organi Federali.

Il Giudice Sportivo Territoriale infliggeva al calciatore “de quo” la squalifica per tre gare.

Avverso tale provvedimento ha presentato appello la società A.C.D. Città di Casteldaccia, sostenendo il pentimento del proprio calciatore per quanto accaduto e presentando le “scuse agli offesi”.

La Commissione Disciplinare territoriale, esaminati gli atti ufficiali, letti i motivi d’appello, osserva:

dalle risultanze degli atti di gara viene confermata la responsabilità del calciatore Aiello Giovanni per il contegno minaccioso ed offensivo assunto a fine gara.

Tale contegno risulta reiterato a persone diverse (Arbitro ed Assistente Arbitrale), va censurato e non meritevole di alcuna considerazione e riduzione come richiesto dall’odierna ricorrente;

pertanto, questo Organo Giudicante non può che confermare quanto statuito in primo grado.

P.Q.M.

DELIBERA

Di rigettare l’appello dell’ A.C.D. Città di Casteldaccia come sopra proposto, confermando la squalifica per tre gare al calciatore Aiello Giovanni.

Perl l’effetto, l’addebito della tassa di €130,00 alla società appellante

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