COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 299 del 02.02.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Robur (Me)

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 299 del 02.02.2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

A.S.D. Robur (Me) - avverso squalifica allenatore Ruggeri Giovanni fino al 31 Marzo 2010 e squalifica calciatore Di Natale Fabrizio per cinque gare. Gara 2^ Categoria”: Robur – Città di Taormina del 23 Gennaio 2010 Comunicato Ufficiale 288LND del 28 Gennaio 2010

Procedimento 202/A

Letto l’appello ritualmente proposto dalla società ricorrente in ordine alle squalifiche comminate ai propri tesserati ritenendo che il Direttore di gara abbia, almeno  nei confronti di Ruggeri effettuato uno scambio di persona, e per quanto riguarda Di Natale lo stesso al termine della gara si fosse recato negli spogliatoi e per tanto non ha potuto mettere in atto i comportamenti censurati. Chiede pertanto, la revoca delle sanzioni e in subordine la riduzione in ragione del reale contegno tenuto dai tesserati.

La Commissione Disciplinare territoriale, letti gli atti di gara osserva:

il comportamento tenuto sia dal Sig. Ruggeri Giovanni che svolge sia funzioni di allenatore  che di capitano della squadra, che per tanto, aggrava la situazione, nonché quello del calciatore Di Natale Fabrizio sono contrari alle disposizioni impartite dalle regole del giuoco; tuttavia questa Commissione ritiene di determinarle come in dispositivo.

P.Q.M.
DELIBERA

Di determinare la sanzione al Sig. Ruggeri Giovanni sino al 28 Febbraio 2010 e la squalifica per tre gare al calciatore Di Natale Fabrizio

Senza addebito della tassa reclamo non versata.

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