COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 310 del 09.02.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Polisportiva Santo Stefano (ME)
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 310 del 09.02.2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Polisportiva Santo Stefano (ME) – Avverso squalifica calciatore Antoci Mario per quattro gare. Gara 1° Categoria C. Santo Stefano – Mistretta del 02/02/2010. Comunicato Ufficiale n. 288 LND del 28/01/2010.
Procedimento 203/A
Contro il provvedimento del Giudice Sportivo ricorre la Società Polisportiva
Santo Stefano perché ritiene che il
fatto contestato non è mai avvenuto in considerazione del fatto che l’arbitro
della gara non si accorto di nulla e che l’episodio sia stato rilevato solo dal
Commissario di Campo e ne chiede una riduzione.
La Commissione Disciplinare, letti i motivi del ricorso in appello, esaminati gli atti ufficiali di gara osserva:
Il Commissario di Campo descrive in maniera chiara l’accaduto nel proprio referto.
La condotta posta in essere dal calciatore Antoci Mario è certamente censurabile e meritevole di adeguata sanzione, tuttavia c’è da rilevare che di tale condotta il Direttore di gara non ne fa menzione nel proprio referto circostanza che induce questa Decidente a decidere come da dispositivo.
P.Q.M.
DELIBERA
Di determinare la squalifica del calciatore Antoci Mario a tre gare.
Senza addebito della relativa tassa non versata.