COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 310 del 09.02.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale S.C.D. Cephaledium (Pa)

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 310 del 09.02.2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

S.C.D. Cephaledium (Pa) – avverso le squalifiche dell’allenatore Marguglio Antonio fino al 30 Settembre 2010 e dei calciatori Papa Pasquale per sei gare e Tumminello Sandro per quattro gare. Campionato 1^ categoria /B  Gara:  Cephaledium – Altofonte del 24 Gennaio 2010  Comunicato ufficiale 288 LND del 28 Gennaio 2010

Procedimento 207/A

La società S.C.D. Cephaledium  ricorre avverso i provvedimenti indicati in epigrafe, del Giudice Sportivo Territoriale perché li ritiene sproporzionati rispetto a quanto accaduto e ne chiede una riduzione.

La Commissione Disciplinare Territoriale,  letti i motivi dell’appello e d esaminati gli atti Ufficiali di gara, rilevato che nessun rappresentante della società ricorrente si è presentato all’udienza dibattimentale del 09 Febbraio 2010 osserva:

Per quanto riguarda l’allenatore Marguglio Antonio la condotta posta in essere è certamente censurabile ma è da inserire in un contesto di eccessivo ardore e trasporto da parte del tesserato “de quo”, visto l’importanza che rivestiva la partita.

Per quanto attiene il calciatore Papa Pasquale il comportamento dello stesso è senza dubbio più che censurabile anche se verificatosi dopo che il Direttore di gara era stato attorniato dagli altri calciatori della  S.C.D. Cephaledium  che protestavano contro la decisione dello stesso Arbitro.

Relativamente al calciatore Tumminello Sandro c’è da rilevare che l’espulsione è avvenuta in una fase delicata della gara e pur censurando il comportamento dello stesso calciatore bisogna tenere conto del contesto molto nervoso degli accadimenti.

Ritenuto che tutte le condotte poste in essere dai tesserati della società S.C.D. Cephaledium  sono da stigmatizzare, si ritiene di decidere come in dispositivo.

P.Q.M.

DELIBERA

Di determinare la squalifica dell’allenatore Marguglio Antonio sino al 30 Agosto 2010, la squalifica del calciatore Papa Pasquale a cinque gare e la squalifica del calciatore Tumminello Sandro a tre gare, tutti tesserati  della società S.C.D. Cephaledium.

Senza addebito della tassa non versata.

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