COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 310 del 09.02.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale U.S. Virtus Ispica (Rg) avve

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 310 del 09.02.2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

U.S. Virtus Ispica (Rg) avverso squalifica per cinque gare del calciatore Polino Rosario – gara 1° categoria Virtus Ispica-P.G.S. OR.SA. del 23/01/2010 – Comunicato Ufficiale 288 LND del 28/01/2010

Procedimento 208/A

Sostiene la ricorrente che la sanzione determinata dal Giudice di primo esame è eccessiva e gravemente afflittiva in relazione al comportamento del calciatore Polino Rosario, riferisce la propria versione dei fatti, chiede una sanzione più equa e commisurata all’episodio contestato.

La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti ufficiali di gara, preliminarmente osserva che, per consolidata giurisprudenza, i rapporti degli Ufficiali di Gara fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati durante lo svolgimento delle gare  (art.35 comma 1.1 C.G.S.).

Non può dunque essere posto in dubbio che il calciatore in argomento si sia reso realmente protagonista dei comportamenti antiregolamentari e violenti a lui ascritti e denunciati dall’Arbitro:

il calciatore, a palla lontana, colpiva con una gomitata un calciatore avversario;

alla notifica dell’espulsione, lo stesso Polino Rosario dava un calcio all’avversario precedentemente colpito e che si trovava a terra.

La chiara e censurabile irregolarità delle azioni contestate e la reiterazione dei gesti violenti posti in atto, non consentono alcuna revisione della sanzione determinata dal Giudice di primo esame.

P.Q.M.

DELIBERA

Di respingere l’appello come sopra proposto e di confermare la squalifica per cinque gare del calciatore Polino Rosario (U.S. Virtus Ispica) e, per l’effetto, con addebito di tassa, non versata, pari a €.130,00=

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