COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 310 del 09.02.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Calcio Canicatti’ (Ag)
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 310 del 09.02.2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
A.S.D. Calcio Canicatti’ (Ag) avverso squalifica per tre gare del calciatore Iannello Angelo – gara Promozione Calcio Canicatti’-Atl. Alcamo del 31/01/2010 – Comunicato Ufficiale 300 del 04/02/2010
Procedimento 210/A
Ricorre la società interessata, invocando una riduzione del provvedimento impugnato trattandosi, a suo dire, di intervento di gioco e non di grave atto di violenza.
In particolare, evidenzia l’assoluta mancanza di qualsivoglia conseguenza ed il disciplinato abbandono del campo dopo il provvedimento di espulsione.
La Commissione Disciplinare, letti i motivi d’appello ed esaminati gli atti di gara, osserva che l’episodio censurato è senza dubbio meritevole di punizione. Nel merito, non è da rilevare l’entità del gesto sportivamente non consentito, contrario al comportamento posto in essere in un contesto sportivo, anche se non ha comportato alcuna conseguenza fisica, così come annotato dallo stesso Direttore di Gara nel suo rapporto.
Ciò posto,
DELIBERA
Di determinare in due gare la squalifica del calciatore Iannello Angelo (A.S.D. Calcio Canicatti’), però con un provvedimento di diffida a carico.
Per l’effetto, non si addebita tassa.