COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 310 del 09.02.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Chiaramontana (Cl) –

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 310 del 09.02.2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

A.S.D. Chiaramontana (Cl) – avverso punizione sportiva perdita gara 0-3 , nonché squalifica calciatore Lo Manto Domenico per cinque gare. Campionato Terza categoria Gara. Villalba – Chiaramontana Mussomeli del 17 Gennaio 2010 Comunicato Ufficiale 26 Cl del 20 Gennaio 2010

Procedimento 20/B

Ricorre ritualmente la società A.S.D. Chiaramontana avverso i provvedimenti indicati in epigrafe. Sostiene la ricorrente l’esclusiva responsabilità della società Villalba per la sospensione della gara e l’erronea indicazione da parte dell’Arbitro delle persone penetrate sul terreno di giuoco; sottolinea l’errata decisione dell’Arbitro di non far riprendere la gara anche se è presente la Forza dell’Ordine; enfatizza alcuni errori tecnici da parte del Direttore di gara a causa della sua poca serenità; ritiene, infine, eccessiva la sanzione combinata al proprio tesserato Lo Manto Domenico; ciò premesso chiede l’annullamento dei provvedimenti di primo grado e conseguenzialmente la vincita della gara suddetta; in subordine chiede la ripetizione della gara; infine, chiede la riduzione della squalifica del calciatore Lo Manto Domenico.

Lla Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti Ufficiale, letti i motivi d’appello, osserva:

l’Arbitro nel suo rapporto, nell’indicare il comportamento iniziale e provocatorio posto in atto dai tesserati della società Chiaramontana, non indica il verificarsi di una rissa cui avrebbero partecipato i tesserati di entrambe le squadre, ma parla chiaramente del verificarsi di un “parapiglia generale” dopo l’aggressione perpetrate dai tesserati e dalle persone non iscritte in distinta della Società Chiaramontan, in danno di quelli del Villalba. Invero, non si ravvede alcun interesse a causare incidenti o altro da parte della società Villalba che, giova ricordare, era vincente della gara stessa all’atto degli accadimenti censurati (quarantasettesimo del secondo tempo). La predetta società può risponderne casomai di un atteggiamento di partecipazione, sia pure di carattere difensivo, a fronte di quanto è l’oggetto dell’aggressione accertata. Non appare a questa Decidente che debbano esistere gli estremi di primaria o comprimaria colpevolezza della sospensione della gara di che trattasi a carico della società Villalba.Disattese le argomentazioni di parte sostenute dalla società Chiaramontana, non trovando le stesse alcun riscontro obiettivo nelle risultanze degli atti di gara; confermata la credibilità del rapporto del Direttore di gara per fede privilegiata; ritenuto che il calciatore Lo Manto Domenico deve rispondere comunque della sua censurata condotta esternata nei confronti dell’Arbitro e dei calciatori avversari raggiunti da frasi offensive,

DELIBERA

A parziale modifica del giuducato assunto dal Giudice di primo esame di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara per 0- 3 a carico della società Chiaramontana con l’assegnazione della vincita della gara alla società Villalba con il punteggio di 3-0. Di confermare la squalifica a carico del calciatore Lo Manto Domenico e l’ammenda di € 100,00 alla società Chiaramontana assunte in primo esame.

Per l’effetto si addebita la tassa non versata pari ad €130,00 a carico della società Chiaramontana 

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