COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 310 del 09.02.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale ASS. POL. FAIR PLAY (PA)&nbs
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 310 del 09.02.2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
ASS. POL. FAIR PLAY (PA) - avverso squalifica calciatori Castelli Antonio fino al 31.12.2010 e Castelli Francesco fino al 30.6.2010 - Gara 3° categoria Fair Play Città’ Di Giuliana del 17.1.2010
Procedimento 24/B
Letti gli appelli formulati dalla società ricorrente in ordine alle sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo e con i quali la predetta ha ritenuto che gli addebiti non coincidano con i fatti realmente accaduti , poiché i calciatori hanno soltanto pronunciato frasi irriguardose nei confronti del direttore di gara, chiede la riduzione in misura equa rapportata all’effettiva gravità dei fatti.
La Commissione Disciplinare letti gli atti di gara e convocata la società appellante all’udienza dibattimentale del 2.2.2010 alla quale era presente a mezzo di un proprio rappresentante, che ha ribadito quanto già descritto negli atti di appello, osserva: i fatti censurati con i provvedimenti emessi dal Giudice di primo grado sono descritti nel referto arbitrale e non coincidono con quanto affermato nelle difese svolte dalla società appellante.
Indipendentemente da quanto sopra rassegnato si ritiene di determinare la squalifica del calciatore Castelli Antonio come da dispositivo e confermare quella di Francesco Castelli
P.Q.M
DELIBERA
Di determinare la squalifica a carico del calciatore Castelli Antonio fino al 30.9.2010.
Per l’effetto, senza addebito di tassa non versata