COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 310 del 09.02.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Villalba (Cl) avverso

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 310 del 09.02.2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

A.S.D. Villalba (Cl) avverso punizione sportiva di perdita della gara per 0-3 – gara 3° categoria Villalba- Chiaramontana Mussomeli del 17/01/2010 – Comunicato Ufficiale 26 Cl del 20/01/2010

Procedimento 28/B

La A.S.D.Villalba ha presentato rituale appello avverso il provvedimento indicato a margine sostenendo che il caso in esame prospetta chiaramente che l’unico danneggiato per quanto accaduto a fine gara, esattamente al 47’ del secondo tempo, è l’odierna ricorrente, vincente al momento dell’interruzione della gara di che trattasi.

Sottolinea che l’interesse di porre in essere incidenti tali da costringere il Direttore di Gara a sospendere l’incontro, non possa essere ascritto alla A.S.D. Villalba stante il risultato a detta società favorevole al momento della interruzione.

Chiede pertanto l’assegnazione della gar in proprio favore con la conseguente statuizione della punizione sportiva di perdita della gara a carico della società controparte Chiaramontana Mussomeli.

La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti ufficiali e letti i motivi di appello, osserva che possono essere condivise le ragioni poste a sostegno dell’odierno appello.

Le motivazioni di tale convincimento trovano conferma nelle annotazioni formulate e statuite nel ricorso prodotto, per la stessa gara, dalla controparte società Chiaramontana Mussomeli, ricorso pubblicato nello stesso Comunicato unitamente al presente gravame.

P.Q.M.

DELIBERA

Di infliggere la punizione sportiva di perdita della gara a carico della società Chiaramontana Mussomeli con il punteggio di 3-0 in favore della società Villalba.

Per l’effetto, senza addebito di tassa non versata.

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