COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 322 del 17.02.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Sportinsieme (ME)
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 322 del 17.02.2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
A.S.D. Sportinsieme (ME) avverso la decisione di ripetizione della gara adottata dal Giudice Provinciale di Messina – Gara Juniores Desport Gaggi-Sportinsieme del 25/01/2010 – Comunicato Ufficiale 43 ME del 03/02/2010
Procedimento 30/B
La società A.S.D. Sportinsieme ha inoltrato appello avverso la superiore decisione del Giudice di primo esame, relazionando una propria versione dei fatti che evidenzia, a suo dire, il diritto della reclamante a richiedere la conferma del risultato conseguito sul campo o, in alternativa, di assegnare gara perduta per 0-3 alla società Desport Gaggi.
La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti ufficiali, evidenzia:
la gara in argomento, disputata il 25/01/2010, come da indicazioni del referto dell’Arbitro, veniva sospesa al 43’ del secondo tempo per l’improvvisa interruzione dell’energia elettrica e la sopravvenuta oscurità sul terreno di giuoco;
il giorno 26/01/2010 la società Sportinsieme inviava al Giudice Sportivo Provinciale di Messina il preannuncio di reclamo in merito a quanto successo nel corso della predetta gara;
i motivi di reclamo erano inoltrati al Giudice di primo esame ed alla società controparte con raccomandate entrambe del giorno 29/01/2010;
il Giudice di primo esame, considerato che la società Sportinsieme non aveva nei termini previsti fatto seguito al preannuncio di reclamo, decideva disponendo la ripetizione della gara (C.U.43 ME del 03/02/2010).
A tale decisione si appella odiernamente la società Sportinsieme con proprio ricorso ritualmente inviato alla controparte.
Il ricorso è tuttavia da respingere.
E’ da osservare infatti che i motivi di reclamo inoltrati dalla società Sportinsieme al Giudice di Messina, a seguito del citato preannuncio, non hanno rispettato il termine di tre giorni decorrenti dalla data di svolgimento della gara (art.29 comma 4 lett.b) del C.G.S.).
Tale irregolarità procedurale non può essere sanata con reclamo ai successivi gradi di giudizio (articolo 33 comma 9 C.G.S.).
P.Q.M.
DELIBERA
La inammissibilità del reclamo come sopra proposto dalla società A.S.D. Sportinsieme per i motivi di cui in narrativa.
Per l’effetto con addebito della tassa, non versata, pari a €.130,00