COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 322 del 17.02.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Real Vittoria Colonna (RG)

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 322 del 17.02.2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

A.S.D. Real Vittoria Colonna (RG) – avverso squalifica fino al 31/03/2010 calciatore Rocchetta Paolo. Gara Campionato Giovanissimi Regionali  ASD Real Vittoria Colonna – Asd Pro Rosolini del 30/01/2010. Comunicato Ufficiale N. 301/SGS del 04/02/2010.

Procedimento 217/A

La società ASd Real Vittoria Colonna ha presentato appello avverso il provvedimento indicato in epigrafe ed interessante il calciatore Rocchetta Paolo.

Sostiene la ricorrente la sproporzione tra la pena comminata dal Giudice Sportivo e l’effettiva condotta tenuta dal proprio tesserato che, ha si offeso e minacciato l’arbitro, ma mai lo ha fatto oggetto di violenza fisica. Pertanto chiede la riduzione della pena inflitta in prime cure.

La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti ufficiali di gara, letti i motivi d’appello osserva:

La condotta del calciatore Rocchetta Paolo va adeguatamente censurata e perseguita con giusto provvedimento;

acclarata la responsabilità del Rocchetta Paolo che giustamente è stata sanzionata dal Giudice Sportivo di primo grado;

ravvisato, però, che il calciatore “de quo” ancorchè offensivo e minaccioso, non ha mai posto in pericolo l’incolumità fisica del direttore di gara con il quale non è mai entrato in contatto;

questa decidente ritiene, nel censurare la condotta sanzionata, di riformare il provvedimento oggetto dell’odierno appello, come in dispositivo riportatato:

P.Q.M.

DELIBERA

Di determinare la squalifica fino al 14/03/2010 al calciatore Rocchetta Paolo della società ASD Real Vittoria Colonna;

senza addebito dela relativa tassa non versata.

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