COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 322 del 17.02.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Vittoria Calcetto
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 322 del 17.02.2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
A.S.D. Vittoria Calcetto – avverso inibizione Dirigente Leto Alfonso fino al 29/03/2010 e ammenda di € 100,00. Campionato calcio a 5 femminile. Acese – Vittoria del 07/02/2010. Comunicato Ufficiale N. 311 C/5 del 10 /02 /2010.
Procedimento 222/A
Il Giudice Sportivo Territoriale inibiva il Dirigente Leto Alfonso con la seguente motivazione “ per contegno irriguardoso ed offensivo nei confronti dell’arbitro; nonché per ulteriore contegno offensivo e minaccioso nei confronti dello stesso a fine gara “.
Contro il provvedimento indicato in epigrafe ricorre la Società Vittoria Calcetto perché ritiene che il Direttore di gara non ha esposto in maniera chiara quanto accaduto essendo stato fazioso nel’esposizione dei fatti sia per quanto riguarda il comportamento del Signor Leto sia in ordine al comportamento dei tifosi e ne chiede una riduzione.
La Commissione Disciplinare, letti i motivi d’appello ed esaminati gli atti ufficiali di gara osserva:
La condotta posta in essere dal Dirigente Leto Alfonso è certamente censurabile e quanto dedotto dalla società appellante nelle proprie memorie di difesa non trova riscontro su quanto scritto dall’arbitro nel referto di gara.
Il comportamento dei sostenitori della società Vittoria Calcetto è contrario ad ogni norma comportamentale è meritevole di adeguata sanzione e se pur la società ricorrente sostiene che la squadra non è seguita da alcun tifoso tale circostanza è destituita di ogni fondamento dal referto arbitrale.
Acclarato che quanto riportato dall’Arbitro per consolidata giurisprudenza gode di fede privilegiata si decide come da dispositivo.
P.Q.M.
DELIBERA
Di rigettare l’appello e di confermare quanto statuito dal Giudice di primo esame e per l’effetto di addebitare la tassa non versata di € 130,00.