COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 322 del 17.02.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Randazzo Calcio (CT)

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 322 del 17.02.2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

A.S.D. Randazzo Calcio (CT) – avverso punizione di perdita della gara per 0-3 e ammenda di € 500,00, squalifica dei calciatori Cavallaro Antonino 7 gare, Bordonaro Daniele 4 gare, Pagano Vincenzo e Pillera Giuseppe 3 gare, Quattromani Morgan e Raiti Salvatore per 2 gare.

Gara Campionato prima categoria /E. Randazzo – Giovani Zafferana del 07/02/2010. Comunicato Ufficiale n. 313 LND del 11/02/2010

Procedimento 223/A

La Società Randazzo calcio ha inoltrato ricorso avverso le superiori sanzioni sostenendo la illegittimità dell’arbitro nel ritenere proseguita “Pro forma” la gara in argomento dal momento che erano presenti sul campo 8 (otto) operatori di polizia e due carabinieri e che non vi erano reali condizioni di pericolo per l’incolumità dell’Ufficiale di Gara. Si sostiene inoltre che è del tutto palese la denuncia del comportamento violento e minaccioso dei calciatori della Randazzo Calcio nei confronti dell’Arbitro e dei calciatori avversari. Chiede pertanto la ricorrente l’annullamento delle decisioni impugnate.

La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti ufficiali di gara osserva preliminarmente:

il ricorso è inammissibile per quanto alla richiesta di annullamento della sanzione di perdita della gara per 0-3 avendo la società Randazzo Calcio omesso di allegare al ricorso la ricevuta attestante l’invio alla controparte raccomandata contenente copia del ricorso in ossequio alle norme regolamentari (art.33 comma 5 C.G.S.);

non sono impugnabili le squalifiche per due gare a carico dei calciatori Quattropani Morgan e Raiti Salvatore (Art.45 comma 3 lettera a CGS).

Per quanto attiene alle squalifiche dei calciatori Cavallaro Antonino, Bordonaro Daniele, Pagano Vincenzo e Pillera Giuseppe non può essere posto in dubbio con le dichiarazioni di parte che il loro comportamento sia stato quello riportato dall’Arbitro nel proprio referto che, per consolidata norma regolamentare, fa piena prova circa il comportamento dei tessrati nel corso di svolgimento dei suddetti calciatori sia stato violento, minaccioso, offensivo e volgare e tale, ciascuno per proprie responsabilità, di adeguate sanzioni quali quelle adottate dal Giudice di primo grado.

Per quanto, infine, all’ammenda determinata a carico della società Randazzo calcio, la presenza ufficiale di operatori di Polizia privata non è esimente della responsabilità della società ospitante per gli irregolari comportamenti dei propri tesserati e Dirigenti, per la indebita presenza di soggetti non autorizzati nei pressi degli spogliatoi che con ripetuti insulti e minacce minavano la incolumità dell’ufficiale di gara.

P.Q.M.

DELIBERA

Di respingere il reclamo coma sopra proposto dalla società ASD Randazzo calcio e, per l’effetto, di addebitare la tassa reclamo, non versata, pari € 130,00

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