COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 322 del 17.02.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Mediterranea Club (Me) a

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 322 del 17.02.2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Mediterranea Club (Me) avverso delibera  G.S. deleg. prov. ME- C.U. n. 41 del 27 gennaio 2010

Campionato Calcio a 5 serie D. Gara Blue Sters- Mediterranea Club del 23 gennaio 2010

C.U. n. 41/deleg. prov. Me del 27 gennaio 2010

Proced. n. 25/B

L'arbitro della gara riportata in epigrafe sospendeva la stessa al 29' del s.t.  a causa di una violenta rissa scoppiata in campo che coinvolgeva quasi tutti i tesserati  di entrambe le società. Eccepisce la ricorrente che l'arbitro, non appena la rissa aveva inizio, si rifugiava  nel proprio spogliatoio non potendo così rilevare i partecipanti allo scambio di pugni e calci.L'appellante, nel riconoscere ed affermare la "fede privilegiata" di cui gode il rapporto dell'arbitro, nell'asserire che alla rissa presero parte solo un dirigente e due calciatori della propria società, assieme due tesserati della società avversaria, chiede la ripetizione della gara  ed una congrua riduzione  delle pene inflitte in prime cure dal G.S.

La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti ufficiali, letti i motivi d'appello, osserva:

-la ricostruzione degli accadimenti offerta dall'appellante mal si concilia con le risultanze degli atti ufficiali di gara che rappresentano bene la situazione e i fatti verificatesi;

-l'arbitro nel suo rapporto fa una dettagliata descrizione dei partecipanti alla rissa  e dei violenti atti perpetrati  dagli stessi; risulta anche dal referto la sua volontà di attendere che ritornasse la calma fra i calciatori per far riprendere il giuoco, ma inutilmente: la sua sensazione fu quella di una situazione che invece di migliorare peggiorava. Pertanto, ritenendo pregiudizievole alla propria incolumità, il verificarsi dei fatti "de quo", anche se nessuno dei contendenti lo avesse investito di minacce od offese, decise di astenersi dalla prosecuzione della gara;

-acclarata la grave condotta del dirigente Russo Stellario, nonchè l'altrettanto deprecabile e censurabile condotta dei calciatori sanzionati, tutti responsabili della rissa, giustamente sanzionate dal G.S.;

-ritenuto pricipale responsabile degli accadimenti il calciatore Bonina Domenico che con grave condotta violenta reagiva, ad un fallo subito in azione, con una testata al volto del calciatore avversario, procurandogli una vistosa ferita al naso con conseguente epistassi;

-condivisa la decisione dell'arbitro della sopensione della gara;

-alla luce della disamina degli atti ufficiali e per quanto sopra esposto, questa Decidente ritiene  di confermare i provvedimenti assunti in primo grado.

P.Q.M.

DELIBERA  :

Di confermare tutti i provvedimenti irrogati in primo grado compresa l’ammenda di €.100,00 a carico della società Mediterranea Club e, per l'effetto, con addebito della dovuta tassa reclamo pari a €.130,00, non versata.

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