COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 40 del 14/01/2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI ECCEL

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

comunicato Ufficiale N. 40 del 14/01/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

CAMPIONATO DI ECCELLENZA

094 stagione sportiva 2009/2010 Reclamo della ASD Pesciauzzanese avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato la società con una ammenda di euro 1.400,00 C.U. n. 32 dell’11-12-2009.

Per scoppio reiterato di petardi, avvenuti sia nel primo che nel secondo tempo, la società Pesciauzzanese veniva sanzionata con una ammenda di euro 1.400,00.

Avverso la decisione del G.S.T. propone reclamo la società sanzionata, sostenendo che lo scoppio dei petardi era avvenuto dalla parte dei bambini della scuola calcio e, pertanto, sia per la limitata forza fisica, sia per la qualità dei petardi i medesimi venivano scoppiati fuori dal terreno di gioco.

La reclamante chiede, pertanto, l’annullamento o la riduzione dell’ammenda.

L’arbitro nel supplemento di rapporto gara afferma che i petardi venivano effettivamente esplosi nella zona occupata da diversi bambini appartenenti alla tifoseria della squadra locale. Comunque il D.G., vista la presenza anche di alcune persone adulte non è stato in grado di individuare con certezza l’autore delle esplosioni. Ribadisce inoltre che i petardi venivano fatti esplodere all’esterno del terreno di gioco.

Alla luce delle affermazioni contenute nel supplemento di rapporto gara appare molto probabile che i petardi venivano fatti esplodere dai bambini della scuola calcio e, comunque, fuori dal terreno di gioco. Tutto ciò non può scagionare completamente la società e, pertanto, considerato quanto descritto nei commi 3 e 6 dell’art.12 del C.G.S. questa Commissione Disciplinare pur ritenendo legittimo sanzionare la società ritiene, altresì, equo quantificare l’ammenda nella misura di euro 1.000,00

P.Q.M.

Accoglie il reclamo e ordina la restituzione della relativa tassa.

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